Spese di lite in tema di appalto: cosa dice la Corte di Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione (Sez. 2^ Civile) con sentenza n. 39599-21 (LEGGI QUI) ha chiarito alcune questioni rilevanti in tema di appalto e della connessa responsabilità in caso di vizi, di prescrizione ed infine di condanna alle spese di lite:
La qualifica di “vizio grave” ex art. 1669 c.c. è apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, in via generale, definiti come una qualsiasi alterazione, derivante da insoddisfacente realizzazione di un’opera, che, pur non riguardando parte essenziale della stessa, bensì anche solo elementi accessori o secondari che consentono impiego duraturo cui è destinata, incidono negativamente ed in modo considerevole sul godimento.
Irrilevanza del collaudo ai fini di far decorrere il termine di prescrizione ex art. 1667 c.c., gravando su committenza l’onere di provare la data di consegna dell’opera (che è altro rispetto all’accettazione dell’opera) da cui decorre il termine biennale di prescrizione. La consegna è mero atto materiale, mentre l’accettazione è atto giuridico che contiene valutazione dell’opera, che produce effetti diversi.
Ai fini della condanna alle spese è applicabile, ratione temporis, la versione dell’art. 92 c.c. corrispondente all’inizio del giudizio di primo grado e non di appello.
Nell testo dell’art. 92 c.p.c. ante L. 28.12.2005 n. 263, la compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare in sentenza adeguato supporto motivazionale, desumibile anche dal complesso della motivazione, non essendo necessarie specifiche motivazioni, previste invece dopo la riforma del 2005, con il solo limite che non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.