La Suprema Corte di Cassazione (Sez. 2^ Civile) con ordinanza n. 23254-21 ha affermato che legittimamente il condominio può stipulare una polizza assicurativa di tutela legale “volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni, al fine di evitare pregiudizi ai condomini.”; né una tale delibera può considerarsi contraria all’art. 1132 c.c. “stante la pressoché totale divergenza di contenuti e di funzione tra l’oggetto del contratto in esame e la norma…”.