Esecuzione forzata - abuso - moltiplicazioni iniziative esecutive

Cass. n. 23847/2008 Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello

stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal

primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce

che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una

situazione di litispendenza nel senso previsto dall’art. 39 cod. proc. civ. - la cui applicazione

postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la "causa petendi" ed il "petitum",

incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice - ed alla

pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione "ex" art. 493 cod. proc. civ.,

senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento

reiterato senza necessità, il giudice dell’esecuzione, applicando l’art. 92 cod. proc. civ., può

escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore

può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo

pignoramento”.